Informazioni generali

Lo svolgimento da parte di professori e ricercatori universitari di incarichi non compresi tra i doveri istituzionali è disciplinato dal Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni del personale universitario emanato con D.R. n. 1160 del 07.11.2022:

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/normativa/regolamenti/personale/in-generale/regolamento-sugli-incarichi-esterni-del-personale-universitario

L’art. 6 del Regolamento disciplina le Attività compatibili con il regime a tempo pieno, previa autorizzazione:

“Ai docenti è vietato, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione (del Rettore), lo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, per i quali sia previsto sotto qualsiasi forma un compenso.”

In particolare, è soggetto ad autorizzazione preventiva “lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca non occasionali presso altri enti senza scopo di lucro pubblici o privati. Le medesime funzioni, esercitate presso altre Università, devono altresì rispettare le disposizioni del regolamento interno dell’Ateneo per la copertura degli insegnamenti”.

Tali funzioni comunque:

a) non devono essere concorrenziali o in conflitto di interessi, anche potenziale, con le funzioni svolte dal personale docente presso l’Università;

b) non devono comportare detrimento delle funzioni istituzionali;

c) devono essere svolte in qualità di esperto nel proprio campo scientifico-disciplinare.

La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di tali funzioni deve essere compilata e inviata al Rettore mediante l’applicativo di Ateneo Anagrafe prestazioni:

https://servizi.amm.uniud.it/prestazioni

Essa viene contestualmente inoltrata, sempre tramite l'applicativo di Ateneo, anche alla Direttrice del Dipartimento che la sottopone a deliberazione del Consiglio di Dipartimento al fine della valutazione di esclusione del conflitto di interessi con le funzioni svolte dal docente presso l’Università (nulla osta).

Una volta ricevuta la deliberazione del Consiglio di Dipartimento, il Rettore svolgerà le sue valutazioni in merito alla accoglibilità o meno dell’istanza e ne assumerà la relativa decisione.